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TORNA ALLA HOME PAGE Attività della FIMAD AIGO SIED SIGE XII Congresso Nazionale delle Malattie Digestive

 

 

ALLEGATO "A" AL N. 9101 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA

"FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE APPARATO DIGERENTE (FIM@D)"

Articolo 1

La denominazione della Federazione è la seguente:

Federazione Italiana Malattie Apparato Digerente (FIM@D).

La sede legale della Federazione è istituita in Via Francesco Ferrara n. 40, Roma.

Articolo 2

La Federazione è un'associazione di secondo grado e non ha scopo di lucro.

Essa è gestita secondo i principi dell'obiettiva economicità.

Le finalità della Federazione sono quelle di investire nello sviluppo e nella diffusione della conoscenza e della formazione medica, con particolare riguardo alla gastroenterologia.

Gli scopi della Federazione sono i seguenti:

- coordinare i Soci nell'organizzazione del Congresso Nazionale delle Malattie Digestive, sulla base delle istruzioni e del mandato delle singole associazioni socie;

- rappresentare le associazioni socie verso le istituzioni;

- contribuire al coordinamento dei soci nella formazione professionale ECM, nella produzione di nuove linee guida, nella realizzazione e divulgazione di una rivista di formazione e di aggiornamento e coordinare progetti di ricerca policentrici anche col mondo dell'industria.

Articolo 3

Sono soci fondatori e ordinari della Federazione

a) l'"AIGO"

b) la "SIED "

c) la "SIGE "

per l'entrata di nuovi Soci è necessario il parere favorevole di tutti i soci.

Articolo 4

Patrimonio e spese di gestione

Per il perseguimento dei fini statutari della Federazione e per garantirne il funzionamento, il budget necessario per coprire i costi di gestione e per realizzare gli scopi istituzionali, viene assicurato dai Soci nonché dal ricavato delle attività che saranno organizzate e realizzate, comunque sempre per conto dei soci, fermo restando che detti ricavi per la parte esuberante rispetto ai costi ed agli impieghi sostenuti dalla Federazione dovranno poi essere ridistribuiti agli stessi soci.

Articolo 5

Organi della Federazione

Gli organi della Federazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Presidente della Federazione;

- il Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Il Presidente della Federazione

La Federazione è presieduta da un Presidente designato a turno e a rotazione dai Soci Fondatori e dura in carica per due anni. Contestualmente, e per la stessa durata, i Soci designeranno un Vice Presidente ed un Segretario. La designazione dovrà avvenire come primo atto dopo la nomina del Consiglio Direttivo e sia il Presidente che il Vice Presidente che il Segretario dovranno essere tutti e tre scelti fra i Consiglieri.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Federazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno.

Il Presidente cura la corretta e completa esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e ne propone gli emendamenti e le modifiche in caso di necessità; sorveglia il buon andamento amministrativo della Federazione, adotta in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendo alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data dell'avvenuta adozione del provvedimento stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente qualora lo stesso sia temporaneamente assente.

Il Segretario cura gli adempimenti formali, quali la tenuta dei libri e la redazione dei verbali, sotto la dire 1000 zione del Presidente e funge anche da Tesoriere.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo della Federazione è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è così costituito:

- tre consiglieri che saranno indicati dalla SIGE, oltre al suo Presidente;

- tre consiglieri che saranno indicati dall'AIGO, oltre al suo Presidente;

- tre consiglieri che saranno nominati dalla SIED, oltre al suo Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La composizione del Consiglio Direttivo potrà essere modificata in relazione all'ingresso di altre Società nella Federazione.

I Consiglieri che, per qualsiasi ragione, entreranno nel Consiglio Direttivo in un secondo momento, saranno nominati dalla Società che aveva nominato il Consigliere uscente, e resteranno in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri.

Articolo 8

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione.

In particolare, al Consiglio Direttivo è riservato il potere di:

- proporre eventuali modifiche dello Statuto (dal Presidente o da almeno tre Consiglieri) che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci;

- predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo.

Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro; l'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio inoltre:

- delibera sull'accettazione dei contributi, delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;

- delibera sui contributi e sovvenzioni da erogare;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Federazione ed altri enti o privati;

- predispone i programmi della Federazione;

- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- delega, eventualmente, in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega e può nominare procuratori, difensori e domiciliatari per determinati atti o categorie di atti;

- invia una relazione annuale ai Soci Fondatori.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti).

Articolo 9

Le riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, convocato con preavviso di almeno quindici giorni dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno e straordinariamente ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la metà dei membri che lo compongono.

Articolo 10

I verbali delle riunioni

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché degli argomenti trattati in occasione delle Assemblee dei Soci, dovranno essere trascritti in ordine cronologico su appositi libri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

In caso di assenza del Segretario il Presidente potrà nominare di volta in volta un Segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo, al fine di garantire una corretta verbalizzazione delle riunioni.

Articolo 11

Qualsiasi modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza di due terzi dei Soci.

Articolo 12

Durata

La Federazione è costituita a tempo indeterminato e senza limitazione alcuna di durata.

Articolo 13

Norme generali

Le finalità e gli scopi della Federazione sono assolutamente inderogabili e non potranno essere modificati se non dalla volontà unanime dei soci fondatori.

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